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Autocertificazione...leggi l'articolo per esteso

Per ridurre i fastidi burocratici e snellire le pratiche amministrative, la legge ha previsto modalità più semplici per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, ha eliminato l'obbligo di certificare alcuni fatti, ha prolungato la durata della validità dei certificati, ha previsto che molte circostanze che nel passato potevano essere dimostrate soltanto con appositi certificati, possano oggi essere autocertificate direttamente dai cittadini.
Il testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha ampliato ulteriormente i casi di autocertificazione ammessi, riordinando organicamente la materia.
Le dichiarazioni sostitutive sono state organizzate in due grandi categorie. Quelle che sostituiscono una certificazione, con le quali il dichiarante attesta informazioni in proprio possesso su quanto già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione. E quelle che sostituiscono il tradizionale "atto notorio", aventi per oggetto la veridicità di ogni altro fatto non risultante da registri o elenchi.
Un'applicazione importante di tali nuove regole si ha nelle procedure di partecipazione ai concorsi pubblici. Non è più necessaria la copia conforme in bollo dei titoli da presentare (anche quando si tratti di pubblicazioni da allegare), essendo sufficiente, a titolo definitivo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all'originale di una loro fotocopia non autenticata (in carta semplice), ovvero che enunci comunque il contenuto dei titoli non allegati.


La presentazione di Istanza 
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto o sia presentata unitamente ad una fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La cop...leggi l'articolo per esteso

 

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