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Acquiescenza e definizione agevolata...leggi l'articolo per esteso

Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. È quindi interesse, sia dell'amministrazione sia del contribuente, che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.

La riforma del contenzioso, nell'obiettivo di ridurre il sovraccarico di ricorsi e scoraggiare le liti aventi scopi puramente dilatori, ha reso il ricorso più costoso - obbligando, in molti casi, a munirsi di un difensore - e più rischioso, prevedendo la possibilità della condanna alle spese nel caso di soccombenza.

Per i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi, di registro, successioni e Iva, fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, sorge quindi l'interesse ad evitare i rischi di una lite: specie se si considera che con la rinuncia al ricorso è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'art. 15 del D.Lgs. 218 del 1997 prevede infatti la riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate dagli uffici con gli avvisi di accertamento non impugnati per le violazioni concernenti il tributo e per quelle relative al contenuto delle dichiarazioni. La misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi previsti dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

La riduzione spetta a condizione che il contribuente:
- rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Versamenti a seguito di acquiescenza 
Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano presso banche, poste e concessionari, utilizzando:
- il Mod. F24 per le imposte sui redditi, le relative imposte sost...leggi l'articolo per esteso

 

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