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Autotutela...leggi l'articolo per esteso

Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. È quindi interesse, sia dell'amministrazione sia del contribuente, che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.

In questo capitolo esaminiamo:
1.gli interventi che possono essere attuati nel caso l'amministrazione finanziaria abbia commesso degli errori (c.d. "autotutela");
2. gli "sconti" che il contribuente può ottenere, pagando subito e rinunciando al ricorso;
3. la possibilità di prevenire contestazioni correggendo proprie omissioni o irregolarità (c.d. "ravvedimento");
4. le procedure da seguire per arrivare al "concordato" e alla "conciliazione"

L'autotutela 
La pubblica amministrazione ha il dovere di applicare la legge correttamente e in modo imparziale.

Quando l'amministrazione verifica di aver commesso un errore, danneggiando ingiustamente il cittadino, può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice. 

Questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela" e nel campo fiscale è disciplinato da un articolo del regolamento di riforma dell'amministrazione finanziaria, da una legge del 1994 e da un regolamento ministeriale.

Sull'argomento è poi intervenuta la circolare n. 1985/98 del Segretariato Generale, Ufficio per l'informazione del contribuente. Consultare la normativa al sito "Autotutela"(da creare) 

Chi è competente ad annullare gli atti illegittimi 
L'amministrazione può provvedere all'autocorrezione in via del tutto autonoma, "d'ufficio", oppure dietro iniziativa del contribuente.

Non è necessario, quindi, che il contribuente abbia presentato una domanda di annullamento né tanto meno che abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria.
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