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Conciliazione giudiziale...leggi l'articolo per esteso

 Nel caso vi sia un contenzioso aperto con il fisco a seguito di un ricorso presentato a una Commissione tributaria provinciale, la conciliazione giudiziale permette di chiuderlo evitando il rischio e i costi del proseguimento della lite.
Con la conciliazione le parti fissano l'importo del tributo e delle altre somme dovute estinguendo il contenzioso.
La conciliazione può anche riguardare non già la controversia nel suo insieme ma solo alcuni suoi aspetti. In questo caso la controversia prosegue nei modi ordinari, limitatamente alle questioni non conciliate.

La conciliazione è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni tributarie.
Pertanto, il tentativo di accordo conciliativo è consentito anche per le liti in materia di tributi locali.
È possibile conciliare anche le vertenze derivanti da richieste di rimborso nei casi in cui il contribuente, per propria tranquillità, ha preferito pagare per poi contestare davanti al giudice l'illegittimità delle pretese dell'Amministrazione. 
La conciliazione può essere realizzata solo nelle controversie davanti alla Commissione tributaria provinciale, e non oltre la prima udienza.

Il contribuente in caso di conciliazione consegue i seguenti benefici:
- le sanzioni amministrative sono ridotte ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione;
- la misura delle sanzioni non può comunque essere inferiore ad un terzo dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- in caso di cumulo delle sanzioni derivante dall'applicazione delle regole sulla continuazione delle violazioni, si applicherà una sanzione unica solo per le violazioni espressamente indicate nell'atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione (es.: se nell'atto di contestazione sono indicate violazioni relative a più periodi d'imposta, ma riferite alle sole ...leggi l'articolo per esteso

 

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