| Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. È quindi interesse, sia dell'amministrazione sia del contribuente, che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi.
In alcuni casi, il fisco svolge controlli e verifiche di carattere più sostanziale, che - qualora vengano rilevate delle irregolarità - si concludono con un atto di accertamento che prende nomi diversi a seconda delle imposte: avviso di accertamento per l'Irpef; avviso di rettifica o di accertamento induttivo per l'Iva; avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta, per l'imposta di registro e di successione.
In particolare, quando vi è una verifica degli uffici finanziari o della Guardia di finanza sulla situazione contabile di un'azienda, il titolare riceve, in ordine di tempo:
1 - il verbale di constatazione
nel quale sono raccolte le contestazioni e gli addebiti mossi dai verbalizzanti a conclusione della verifica (e che non è detto siano tutti poi accolti dall'Ufficio);
2 - l'atto di accertamento
vero e proprio, nel quale sono indicati i tributi e le sanzioni che l'Ufficio ha accertato sulla base dell'esame del verbale di constatazione e degli altri elementi di valutazione in suo possesso;
3 - la cartella di pagamento
nella quale sono indicate le somme iscritte a ruolo. In questi casi l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria deve essere presentato contro l'atto di accertamento
Da notare che nel caso delle tasse auto, contrariamente a quanto accade di solito, l'atto contro cui si può fare ricorso non è l'atto di accertamento (atto n. 2) ma solo la cartella di pagamento (atto n. 3). Occorre quindi evitare di incorrere nell'errore di molti contribuenti, che ricorrono contro il processo verbale e poi, convinti che questo ricorso sia valido,...leggi
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