| Le liti fiscali hanno sempre un costo, anche per chi le vince. È quindi interesse, sia dell'amministrazione sia del contribuente, che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito al più presto possibile con il pagamento di quanto dovuto, senza dover subire il peso e le incertezze dei giudizi. In base alle norme sul c.d. "ravvedimento" è possibile regolarizzare, entro precisi limiti di tempo, le omissioni e le irregolarità commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative.
Il ravvedimento non è consentito:
- quando la violazione è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore;
- quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche. In questi casi
l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
- quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati. Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.
N.B.: Il decreto legislativo n. 99/2000 ha portato la misura della sanzione dovuta in caso di ravvedimento effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione da 1/6 a 1/5. Pertanto per le violazioni commesse prima dell'11 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto n. 99/2000) la misura della sanzione dovuta rimane pari a 1/6. Nei paragrafi successivi viene considerata l'ipotesi delle violazioni commesse dall'11 maggio 2000 in poi (sanzione pari a 1/5).
Violazioni relative al pagamento di tributi
L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle riten...leggi
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