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Ruolo e cartelle...leggi l'articolo per esteso

Dopo l'effettuazione delle procedure previste le somme dovute dal contribuente vengono iscritte "a ruolo", ossia inserite nell'elenco dei debitori di imposta formato periodicamente dagli uffici. Una volta reso esecutivo, il ruolo viene trasmesso al Concessionario della riscossione, il quale prepara le cartelle di pagamento e le invia al domicilio dei singoli debitori.
Alcuni consigli su cosa fare quando arriva una cartella sono raccolti nell'apposito Prospetto

A seguito della riforma della riscossione, le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del D.p.r. n. 600/73 ai fini delle imposte sui redditi e dell'art. 54-bis del D.p.r. n. 633/72, ai fini IVA;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del D.p.r. n. 600/73 
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

In base allo statuto del contribuente la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo deve risultare dalla cartella.

Le cartelle devono essere notificate al contribuente dagli addetti del concessionario o spedite per raccomandata. In caso di mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica, il concessionario avvia la riscossione coattiva, sottoponendo a pignoramento i beni del contribuente.
Se l'iscrizione a ruolo non deriva da un inadempimento (è il caso, ad esempio, della tassa sui rifiuti solidi urbani), il concessionario può far precedere la notifica della cartella dalla spedizione, per posta ordinaria, di una semp...leggi l'articolo per esteso

 

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