| Da chi è dovuta
L'ICI è dovuta dal proprietario dell'immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile) e dal titolare del diritto d'uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie, locatore di contratti di locazione (leasing), concessionari di aree demaniali, anche se non residenti in Italia, in proporzione alla percentuale di possesso, ed ai mesi di possesso. L'imposta va calcolata su base mensile, quindi, se il possesso si ha per più di 14 giorni, il mese deve essere computato per intero.
Dichiarazioni per l'anno 2001
Le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2001 (vendita, acquisto, cambio percentuale di possesso, acquisto o perdita dei requisiti per avere diritto alla detrazione per abitazione principale) dovranno essere dichiarate entro il 31 gennaio 2002 (scadenza valida per il Comune di Reggio nell'Emilia). La dichiarazione deve essere presentata una sola volta e, successivamente, solo se si verificano variazioni nei dati inizialmente dichiarati. Il modello è in distribuzione presso il Servizio Tributi. Qualora il contribuente non sia stato in grado di adempiere agli obblighi di legge alle scadenze previste per i versamenti e per la presentazione della dichiarazione, può sanare le omissioni avvalendosi del "ravvedimento operoso", ottenendo così uno sconto sulle sanzioni previste dalla legge. Le modalità e i temimi per avvalersi del ravvedimento vanno richiesti direttamente all'ufficio ICI.
Valore su cui calcolare l'ICI
La rendita catastale deve essere aumentata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli. L'aumento non si applica qualora sia già stato calcolato per il conteggio ICI 2000, in tal caso può essere utilizzato per il 2001 lo stesso valore imponibile valido per il 2000 (semprechè non siano intervenute variazioni negli immobili) Es. n. 1 per i fabbricati: rendita catastale maggiorata = rendita catastale al 1/1/2001 x 1,05; il risult...leggi
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