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Esenzione dall'imposta della pubblicità sugli autoveicoli...leggi l'articolo per esteso

L’art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del d. l. 28 dicembre 2001, n. 452, recante Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni, ha introdotto significative modificazioni all’art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’imposta comunale sulla pubblicità effettuata con veicoli. Tale modificazione è intervenuta attraverso l’inserimento nel comma 1 dell’art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), della lettera b-bis), che ha aggiunto il comma 4-bis, all’art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993, con cui si dispone che "L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni".

Per comprendere l’esatta portata della norma è opportuno rammentare che l’art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993 disciplina al comma 3 "la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’ impresa o adibiti ai trasporti per suo conto" individuando il soggetto tenuto al pagamento del tributo e la tariffa applicabile alla fattispecie. Il successivo comma 4 dispone espressamente che "Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato".

La lettura coordinata delle norme app...leggi l'articolo per esteso

 

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