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Il Mod. "UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati"
deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG):
1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano
acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua
assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali),
residenti nel territorio dello Stato;
3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad
esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non
residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel
territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli
enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli
sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO Enti non
commerciali ed equiparati".
Essi sono:
1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali),
residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10
del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative
(comprese le cooperative sociali);
3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi
dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio
dello Stato mediante stabili organizzazioni;
5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto
all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta
nel corso del quale si è aperta la successione.
Il presente Mod. "UNICO 2002 Società di capitali, Enti commerciali ed
equiparati" deve essere altresì presentato per la dichiarazione
dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:
- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e
società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori
di fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993;
società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini
previdenziali ai sensi dell'art.2117 del cod. civ., se costituiti in conti
individuali dei singoli dipendenti;
imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9ter
del D.Lgs. n. 124 del 1993.
Società di capitali residenti in Italia
Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua
assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di
presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO Società di capitali,
Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito
o hanno subìto una perdita.
Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95
del Tuir, reddito di impresa e
va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto
stabilito nelle disposizioni
del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la
perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di
leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in
aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.
Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la
determinazione del reddito, secondo le disposizioni del Tuir, non risultino dal
bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da
predisporre e conservare).
Enti commerciali residenti in Italia
Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti
all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato,
compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità
giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli
enti
gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle
regioni.
L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b),
quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali.
L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto
costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o
dallo statuto.
In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se
l'attività effettivamente
svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o
dello statuto.
Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi
le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione,
anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.
Società ed enti non residenti in Italia.
Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non
residenti nel territorio dello Stato - in quanto per la maggior parte del
periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività - sono soggetti ad
imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei
redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo
personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana
non residenti (cfr. art. 2507 c.c.).
Il Mod. "UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati"
deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno
esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.
Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in
base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art.
87, comma 4bis, del Tuir).
I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di
capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo
secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto
economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre
attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le
plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle
attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non
conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti
da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le
plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1,
lett. f), del Tuir.
Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle
eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia,
corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale
della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell'ufficio
finanziario territorialmente competente.
Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non
hanno conseguito alcun reddito o hanno subìto una perdita, vanno indicate le
generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
sottocategoria: Unico-soc-di-capitali-
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