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| Attività detenute all'estero: il cosiddetto"scudo fiscale"...leggi l'articolo per esteso |
| Innanzitutto, solo chi è fiscalmente residente in Italia può richiedere
tale regolarizzazione. Risultano, evidentemente escluse da tale elencazione, le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitale. Oggetto di questa sanatoria può essere non soltanto denaro, ma anche azioni,
quote di società, titoli, polizze assicurative; possono altresì essere
regolarizzati: beni immobili, oggetti preziosi e opere d'arte. Con la regolarizzazione di tali proventi è precluso ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta ancora accertabili; vengono estinte le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali ed è esclusa la punibilità dei reati fiscali di omessa e infedele dichiarazione, il tutto, naturalmente, nei limiti degli importi emersi. Il contribuente che decide di utilizzare i benefici dello scudo fiscale, non è obbligato alla compilazione del quadro W del modello Unico per gli anni 2001 e 2002 o solo 2001, in base al momento di presentazione della richiesta. E' necessario rivolgersi ad un intermediario, banca, Posta o S.I.M., presentando una Dichiarazione Riservata, tra il 1° novembre e il 28 febbraio e sarà l'intermediario stesso ad eseguire il versamento. Gli importi versati dal contribuente per il condono non sono deducibili, né possono essere compensati con altra imposta o contributo. Per effettuare "il condono" è necessario compiere il pagamento
attraverso due diverse modalità: |
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