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Attività detenute all'estero: il cosiddetto"scudo fiscale"...leggi l'articolo per esteso

Innanzitutto, solo chi è fiscalmente residente in Italia può richiedere tale regolarizzazione.
In particolare è consentito a: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazioni di artisti o professionisti.

Risultano, evidentemente escluse da tale elencazione, le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitale.

Oggetto di questa sanatoria può essere non soltanto denaro, ma anche azioni, quote di società, titoli, polizze assicurative; possono altresì essere regolarizzati: beni immobili, oggetti preziosi e opere d'arte.
E' possibile presentare la regolarizzazione anche, qualora, le attività finanziarie suesposte siano attribuite a società fiduciarie o facciano capo al contribuente tramite interposta persona.

Con la regolarizzazione di tali proventi è precluso ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta ancora accertabili; vengono estinte le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali ed è esclusa la punibilità dei reati fiscali di omessa e infedele dichiarazione, il tutto, naturalmente, nei limiti degli importi emersi.

Il contribuente che decide di utilizzare i benefici dello scudo fiscale, non è obbligato alla compilazione del quadro W del modello Unico per gli anni 2001 e 2002 o solo 2001, in base al momento di presentazione della richiesta.

E' necessario rivolgersi ad un intermediario, banca, Posta o S.I.M., presentando una Dichiarazione Riservata, tra il 1° novembre e il 28 febbraio e sarà l'intermediario stesso ad eseguire il versamento.

Gli importi versati dal contribuente per il condono non sono deducibili, né possono essere compensati con altra imposta o contributo.

Per effettuare "il condono" è necessario compiere il pagamento attraverso due diverse modalità:
- versando il 2,5% dell'importato condonato;
- sottoscrivendo titoli di Stato pari al 12% di quanto condonato.
In caso della ...leggi l'articolo per esteso

 

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